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Rottamazione-quater. I chiarimenti della circolare n. 6

di Andrea Amantea | 31 Marzo 2023
Rottamazione-quater. I chiarimenti della circolare n. 6

Con la circolare n. 6 del 20 marzo l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune indicazioni operative in merito alla rottamazione delle cartelle, ossia alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 così come prevista dai commi da 231 a 252 della Legge n. 197/2022, Legge di Bilancio 2023. Diversi i chiarimenti forniti che confermano, in larga parte, quanto già si sapeva sulla base della normativa e dei chiarimenti pubblicati sul portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

La rottamazione-quater

La definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 anche conosciuta come rottamazione-quater, è disciplinata dai commi 231-252, dell’art. 1 della Legge n. 197/2022, Legge di Bilancio 2023.

La sanatoria ha ad oggetto i carichi affidati agli agenti della riscossione, Ex Equitalia e Riscossione Sicilia, ora Agenzia delle Entrate-riscossione, dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

Rottamazione-quater Legge di Bilancio 2023

 

Sanatoria

Rottamazione cartelle, avvisi di accertamento esecutivi e avvisi di addebito INPS (se già affidati per il recupero all’Agente della riscossione) per debiti affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

Imposte, tasse e tributi definibili

Imposte dirette, IVA e IRAP, tributi locali, contributi previdenziali, ecc. Anche rispetto ai contributi previdenziali dovuti alle casse private (se queste hanno aderito entro il 31 gennaio 2023).

 Debiti esclusi

  • Risorse comunitarie quali dazi e accise
  • Imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione
  • Le somme dovute “a titolo di recupero di aiuti di Stato” ai sensi dell’art. 14 del regolamento CE n. 659/1999
  • I crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti
  • Le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna

Termine adesione

30 aprile 2023

Scadenza Pagamenti

  • Unica soluzione, entro il 31 luglio 2023, ovvero,
  • nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10%.

Unica o prima rata

31 luglio 2023

Seconda rata

30 novembre 2023

Restanti 16, nei 4 anni successivi.

28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre.

 

Decadenza sanatoria

Mancato ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di una delle rate del piano di dilazione.

Somme dovute

  • Somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale
  • Le spese di rimborso per le procedure esecutive
  • Le spese di notifica della cartella di pagamento
  • Gli interessi di dilazione al 2% in caso di richiesta di rateazione delle somme dovute in seguito alla sanatoria

Somme non dovute

  • Le sanzioni collegate alla maggiore imposta dovuta nell’atto
  • Gli interessi anche riferiti alla ritardata iscrizione a ruolo
  • Le somme aggiuntive ai crediti previdenziali (art. 27, D.Lgs. n. 46/1999)
  • L’aggio della riscossione

Concetto di singolo carico

Ai fini della rottamazione-quater, il singolo carico è la singola partita di ruolo per la quale il contribuente può manifestare adesione alla definizione agevolata. Non è possibile, invece, definire parzialmente la “partita”, di norma composta da più “articoli di ruolo”, vale a dire i codici di ogni componente [tributi (ad esempio, imposte dirette, IVA ed IRAP contenuti nella stessa “partita”), sanzioni, interessi, ecc.] del credito recato dalla “partita”(vedi circolare Agenzia delle Entrate n. 2/2017).

Carichi definibili-individuazione orizzonte temporale

In base a quanto stabilito dall’art. 4 del D.M. n. 321/1999, rientrano nella rottamazione-quater, i ruoli telematici la cui consegna formale si intende effettuata il 10 luglio 2022.

Individuazione carichi rottamabili rottamazione-quater

Trasmissione ruolo

Consegna formale

Tra il 1° e il 15 del mese

Entro il 25 dello stesso mese.

Tra il 16 e il 30 del mese

Giorno 10 del mese successivo.

Sempre che siano stati effettivamente trasmessi all’Agente della riscossione entro il 30 giugno 2022 (ossia nel periodo compreso tra il 16 e il 30 giugno 2022).

La rottamazione riguarda anche le sanzioni irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenza nonche le sanzioni a carattere amministrativo (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali).

Tuttavia, rispetto a tale ultimo tipo di sanzioni (ossia sanzioni a carattere amministrativo diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), la definizione agevolata opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all’art. 27, comma 6, della Legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all’art. 30, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112.

Fatta tale doverosa ricostruzione, veniamo ai chiarimeni forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 6 del 20 marzo.

Rottamazione-quater. I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Con la circolare n. 6 del 20 marzo, l’Agenzia delle Entrate ha analizzato i seguenti aspetti:

  • eventuale definizione agevolata per le cartelle con carichi relativi a sole sanzioni (comma 231 e 247);
  • presentazione istanza di rottamazione per cartelle contenenti anche debiti previdenziali verso enti che non hanno aderito alla rottamazione (vedi comma 251 Legge n. 197/2022);
  • definizione agevolata per debiti oggetto di precedente definizione agevolata rispetto alla quale non sono stati effettuati i versamenti previsti (comma 249);
  • passaggio dalla rottamazione-ter alla rottamazione-quater e corretta compilazione della domanda di adesione;
  • definizione agevolata per le rateazioni in essere o decadute ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 602/1973. 

Rottamazione cartelle. Chiarimenti circolare n. 6

Cartelle per sole sanzioni

Rottamazione ammessa, bisogna comunque presentare istanza di adesione entro il prossimo 30 aprile e pagare, se dovute, le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Debiti previdenziali verso enti che non hanno aderito alla rottamazione

I debiti devono essere saldati rispettando il precedente piano di rateazione previsto dalle regole della definizione agevolata a cui si è aderito.

Debiti già oggetto di precedente definizione agevolata

È possibile aderire alla c.d. “rottamazione-quater” nelle ipotesi in cui ci si è avvalsi delle rottamazioni previste negli anni precedenti anche se tramite un piano di rateazione di cui non è stata pagata alcuna rata.

Passaggio dalla rottamazione-ter alla rottamazione-quater-compilazione della domanda di adesione

Anche in caso di adesione alla “rottamazione-quater” per carichi precedentemente ricompresi nella “rottamazione-ter”, andrà indicato il numero identificativo della cartella di pagamento.

Rateazioni in essere o decadute

La rottamazione è ammessa al di là se il piano di dilazione è ancora in essere (anche con rate non pagate entro i limiti per evitare la decadenza) o già decaduta.

Ai fini della determinazione dell’ammontare delle somme da versare per la rottamazione-quater:

  • si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento (comma 238);
  • le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili (comma 239).

Infine, è da segnalare la conferma circa la possibilità, una volta decaduti dalla rottamazione-quater, per carenti o omessi versamenti, di richiedere per gli stessi debiti già oggetto di domanda di definizione agevolata, una nuova rateazione ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 602/1973.

Al contrario, le precedenti sanatorie prevedevano espressamente il divieto di richiedere una nuova rateazione una volta decaduti dalla sanatoria (con il D.L. n. 137/2020, sono state previste delle deroghe in merito).

Riferimenti normativi: 

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