La dichiarazione dei redditi degli eredi. Anche tramite il 730
La tempistica di presentazione della dichiarazione dei redditi da parte degli eredi e del versamento delle imposte alla stessa connessa è regolata dall’art. 65 del D.P.R. n. 600/1973.
Tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o scadenti entro quattro mesi da essa, compresi il termine per la presentazione della dichiarazione e il termine per ricorrere contro l’accertamento, sono prorogati di sei mesi in favore degli eredi. I soggetti incaricati dagli eredi, ai sensi del comma 2 dell’art. 12, devono trasmettere in via telematica la dichiarazione entro il mese di gennaio dell’anno successivo a quello in cui è scaduto il termine prorogato.
Proprio a partire da questa disposizione, è possibile analizzare le implicazioni in capo agli eredi del de cuius ai fini della presentazione della dichiarazione dei redditi e dell’effettuazione dei versamenti delle imposte per conto di quest’ultimo.
L’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi a partire dal 2020, periodo d’imposta 2019, può essere rispettato anche attraverso il modello 730. In precedenza, c’era in ogni caso l’obbligo di ricorrere al modello Redditi, indipendentemente dalla tipologia di redditi percepito dal de cuius.
Il ricorso al 730 è ammesso se è verificata la condizione che l’erede nel corso del periodo d’imposta oggetto di dichiarazione abbia percepito redditi dichiarabili con il 730.
I redditi dichiarabili con il 730
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- redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. co.co.co. e contratti di lavoro a progetto);
- redditi dei terreni e dei fabbricati;
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (es. prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
- redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all’estero);
- alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata, indicati nella sezione II del quadro D;
- ecc.
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Dunque, ad esempio, se il contribuente deceduto era titolare di reddito da professione abituale, sarà necessario ricorrere al modello Redditi; al contrario se il de cuius ha percepito solo redditi da lavoro autonomo occasionale oltre le 5.500 euro (soglia esonero con limite reddituale), gli eredi potranno ricorrere al 730.
Da qui, anche in base alle informazioni riportate nelle istruzioni di compilazione del 730/2023:
- per le persone decedute dal 1° gennaio 2022 al 30 settembre 2023 (termine di presentazione del 730), la dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2022 può essere presentata utilizzando il modello 730/2023 (in tal caso il modello 730 va presentato al Caf o professionista abilitato o presentato telematicamente all’Agenzia delle Entrate. Non può essere consegnato né al sostituto d’imposta della persona fisica deceduta né al sostituto d’imposta dell’erede);
- per le persone decedute successivamente al 30 settembre 2023, la dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2022 può essere presentata utilizzando esclusivamente il modello Redditi PF.
Dichiarazione degli eredi tramite 730
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Ipotesi
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730
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Redditi
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Persone decedute entro il 30 settembre
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Si
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Si
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Persone decedute dopo il 30 settembre
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No
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Si
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Redditi non dichiarabili con il 730, indipendentemente dalla data del decesso
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No
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Si
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Il termine del 30 settembre, che coincide con la scadenza per la presentazione del 730, dovrebbe slittare al 2 ottobre; posto che tale ultima scadenza cade di sabato, è di conseguenza rinviata al lunedì immediatamente successivo.
Se la persona deceduta aveva presentato il Modello 730/2022 dal quale risultava un credito successivamente non rimborsato dal sostituto d’imposta, l’erede può far valere tale credito nella dichiarazione presentata per conto del deceduto indicandolo nel rigo F3.
Veniamo alla dichiarazione degli eredi presentata tramite il modello Redditi.
La dichiarazione dei redditi degli eredi tramite il modello Redditi
In base a quanto detto finora, in alcuni casi il ricorso al modello Redditi è obbligatorio.
In sintesi, è obbligatorio il ricorso al modello Redditi:
- per la dichiarazione dei redditi delle persone decedute successivamente al 30 settembre 2023;
- per la per la dichiarazione dei redditi delle persone decedute che non potevano presentare il 730.
Venendo alle tempistiche di presentazione del modello Redditi 2023, periodo d’imposta 2022, vale quanto riportato nella tabella successiva.
Presentazione agli uffici postali
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Presentazione telematica
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Periodo decesso
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Termine di presentazione
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Periodo decesso
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Termine di presentazione
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1° gennaio - 28 febbraio 2023
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Termini ordinari: dal 2 maggio 2018 al 30 giugno
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1° gennaio 2023 - 31 luglio 2023
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Termini ordinari: 30 novembre 2023
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1° marzo 2023 - 30 giugno 2023
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Termini prorogati di 6 mesi: 31 dicembre 2023
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1° agosto 2023 - 30 novembre 2023
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Termini prorogati di 6 mesi: 31 maggio 2024
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Tali termini sono frutto della piena applicazione della disposizione normativa già sopra citata, ex art. 65 del D.P.R. n. 600/1973, in applicazione della quale scatta la proroga di 6 mesi per gli adempimenti i cui termini sono pendenti alla data della morte del contribuente o scadenti entro quattro mesi da essa.
Dunque, se dalla data del decesso ci sono più di quattro mesi a disposizione per adempiere alla dichiarazione, gli eredi dovranno rispettare i termini ordinari.
Il versamento delle imposte da parte degli eredi
L’art. 65 più volte citato, incide anche sulla tempistica dei versamenti che gli eredi devono effettuare per conto del de cuius tramite F24.
Termine versamento imposte da parte degli eredi
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Persone decedute nel 2022 o entro il 28 febbraio 2023
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30 giugno 2023 (tax day), anche nei 30 gg successivi con la maggiorazione dello 0,40%.
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Persone decedute dopo il 28 febbraio 2023
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Proroga di sei mesi - 30 dicembre 2023.
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Ulteriore aspetto da considerare è quello che riguarda gli adempimenti del sostituto d’imposta circa l’effettuazione dei conguagli risultaniti dal 730.
In particolare, in base alle indicazioni di cui alla circolare dell’Agenzia delle Entrate, la n. 14/2013, il decesso del contribuente assistito fa cadere l’obbligo per il sostituto di effettuare le operazioni di conguaglio risultanti dal modello 730:
“Se il decesso è avvenuto prima dell’effettuazione o della conclusione di un conguaglio a debito il sostituto comunica agli eredi, utilizzando le voci del modello 730-3, l’ammontare delle somme o delle rate non ancora trattenute, che devono essere versate dagli eredi nei termini previsti dall’articolo 65 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Gli eredi non sono tenuti al versamento degli acconti, ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 marzo 1977, n. 97, sostituita dalla legge 17 ottobre 1977, n. 749”.
Nel caso di un conguaglio a credito, il sostituto d’imposta comunica agli eredi gli importi utilizzando le voci contenute nel prospetto di liquidazione del 730, e provvede ad indicarli anche nell’apposita certificazione (CU).
Tale credito potrà essere computato nella successiva dichiarazione che gli eredi devono, o comunque possono, presentare per conto del contribuente deceduto, ai sensi dell’art. 65 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Gli eredi, in alternativa, possono presentare istanza di rimborso ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Riferimenti normativi:
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 65.
La dichiarazione dei redditi degli eredi. Modello da utilizzare e scadenza dei versamenti
di Andrea Amantea | 26 Maggio 2023
Alcune volte la presentazione della dichiarazione dei redditi è obbligo ascrivibile a soggetti terzi diversi dal contribuente che ha percepito i redditi oggetto di dichiarazione; è il caso ad esempio degli eredi che sono chiamati a presentare la dichiarazione per conto del de cuius; oltre a presentare la dichiarazione dei redditi, agli eredi è demandato anche il compito di occuparsi del versamento delle imposte, gli eredi non sono tenuti a versare gli acconti come stretta conseguenza del fatto che il contribuente originario è venuto a mancare. Da qui, pare utile soffermarsi sui modelli dichiarativi e sulle regole di versamento riconducibili agli eredi del contribuente deceduto.
La dichiarazione dei redditi degli eredi. Anche tramite il 730
La tempistica di presentazione della dichiarazione dei redditi da parte degli eredi e del versamento delle imposte alla stessa connessa è regolata dall’art. 65 del D.P.R. n. 600/1973.
Tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o scadenti entro quattro mesi da essa, compresi il termine per la presentazione della dichiarazione e il termine per ricorrere contro l’accertamento, sono prorogati di sei mesi in favore degli eredi. I soggetti incaricati dagli eredi, ai sensi del comma 2 dell’art. 12, devono trasmettere in via telematica la dichiarazione entro il mese di gennaio dell’anno successivo a quello in cui è scaduto il termine prorogato.
Proprio a partire da questa disposizione, è possibile analizzare le implicazioni in capo agli eredi del de cuius ai fini della presentazione della dichiarazione dei redditi e dell’effettuazione dei versamenti delle imposte per conto di quest’ultimo.
L’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi a partire dal 2020, periodo d’imposta 2019, può essere rispettato anche attraverso il modello 730. In precedenza, c’era in ogni caso l’obbligo di ricorrere al modello Redditi, indipendentemente dalla tipologia di redditi percepito dal de cuius.
Il ricorso al 730 è ammesso se è verificata la condizione che l’erede nel corso del periodo d’imposta oggetto di dichiarazione abbia percepito redditi dichiarabili con il 730.
I redditi dichiarabili con il 730
Dunque, ad esempio, se il contribuente deceduto era titolare di reddito da professione abituale, sarà necessario ricorrere al modello Redditi; al contrario se il de cuius ha percepito solo redditi da lavoro autonomo occasionale oltre le 5.500 euro (soglia esonero con limite reddituale), gli eredi potranno ricorrere al 730.
Da qui, anche in base alle informazioni riportate nelle istruzioni di compilazione del 730/2023:
Dichiarazione degli eredi tramite 730
Ipotesi
730
Redditi
Persone decedute entro il 30 settembre
Si
Si
Persone decedute dopo il 30 settembre
No
Si
Redditi non dichiarabili con il 730, indipendentemente dalla data del decesso
No
Si
Il termine del 30 settembre, che coincide con la scadenza per la presentazione del 730, dovrebbe slittare al 2 ottobre; posto che tale ultima scadenza cade di sabato, è di conseguenza rinviata al lunedì immediatamente successivo.
Se la persona deceduta aveva presentato il Modello 730/2022 dal quale risultava un credito successivamente non rimborsato dal sostituto d’imposta, l’erede può far valere tale credito nella dichiarazione presentata per conto del deceduto indicandolo nel rigo F3.
Veniamo alla dichiarazione degli eredi presentata tramite il modello Redditi.
La dichiarazione dei redditi degli eredi tramite il modello Redditi
In base a quanto detto finora, in alcuni casi il ricorso al modello Redditi è obbligatorio.
In sintesi, è obbligatorio il ricorso al modello Redditi:
Venendo alle tempistiche di presentazione del modello Redditi 2023, periodo d’imposta 2022, vale quanto riportato nella tabella successiva.
Presentazione agli uffici postali
Presentazione telematica
Periodo decesso
Termine di presentazione
Periodo decesso
Termine di presentazione
1° gennaio - 28 febbraio 2023
Termini ordinari: dal 2 maggio 2018 al 30 giugno
1° gennaio 2023 - 31 luglio 2023
Termini ordinari: 30 novembre 2023
1° marzo 2023 - 30 giugno 2023
Termini prorogati di 6 mesi: 31 dicembre 2023
1° agosto 2023 - 30 novembre 2023
Termini prorogati di 6 mesi: 31 maggio 2024
Tali termini sono frutto della piena applicazione della disposizione normativa già sopra citata, ex art. 65 del D.P.R. n. 600/1973, in applicazione della quale scatta la proroga di 6 mesi per gli adempimenti i cui termini sono pendenti alla data della morte del contribuente o scadenti entro quattro mesi da essa.
Dunque, se dalla data del decesso ci sono più di quattro mesi a disposizione per adempiere alla dichiarazione, gli eredi dovranno rispettare i termini ordinari.
Il versamento delle imposte da parte degli eredi
L’art. 65 più volte citato, incide anche sulla tempistica dei versamenti che gli eredi devono effettuare per conto del de cuius tramite F24.
Termine versamento imposte da parte degli eredi
Persone decedute nel 2022 o entro il 28 febbraio 2023
30 giugno 2023 (tax day), anche nei 30 gg successivi con la maggiorazione dello 0,40%.
Persone decedute dopo il 28 febbraio 2023
Proroga di sei mesi - 30 dicembre 2023.
Ulteriore aspetto da considerare è quello che riguarda gli adempimenti del sostituto d’imposta circa l’effettuazione dei conguagli risultaniti dal 730.
In particolare, in base alle indicazioni di cui alla circolare dell’Agenzia delle Entrate, la n. 14/2013, il decesso del contribuente assistito fa cadere l’obbligo per il sostituto di effettuare le operazioni di conguaglio risultanti dal modello 730:
“Se il decesso è avvenuto prima dell’effettuazione o della conclusione di un conguaglio a debito il sostituto comunica agli eredi, utilizzando le voci del modello 730-3, l’ammontare delle somme o delle rate non ancora trattenute, che devono essere versate dagli eredi nei termini previsti dall’articolo 65 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Gli eredi non sono tenuti al versamento degli acconti, ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 marzo 1977, n. 97, sostituita dalla legge 17 ottobre 1977, n. 749”.
Nel caso di un conguaglio a credito, il sostituto d’imposta comunica agli eredi gli importi utilizzando le voci contenute nel prospetto di liquidazione del 730, e provvede ad indicarli anche nell’apposita certificazione (CU).
Tale credito potrà essere computato nella successiva dichiarazione che gli eredi devono, o comunque possono, presentare per conto del contribuente deceduto, ai sensi dell’art. 65 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Gli eredi, in alternativa, possono presentare istanza di rimborso ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Riferimenti normativi:
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Questo documento fa parte del FocusDichiarazione 730/2023