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Investimenti 4.0: codice “2L” anche in caso di interconnessione tardiva

22 Settembre 2022
Investimenti 4.0: codice “2L” anche in caso di interconnessione tardiva

L’Agenzia delle Entrate, con alcune FAQ pubblicate sul proprio sito in relazione alla modalità di compilazione del modello Redditi SC 2022, ha fornito alcuni chiarimenti sulla compilazione del quadro RU. In particolare ha trattato il caso dell’acquisto di un bene “4.0” con interconnessione “tardiva” e utilizzo del credito d’imposta in misura “ridotta”, chiarendo che la compilazione del quadro RU del modello Redditi 2022 andrebbe fatta utilizzando comunque il codice credito “2L e indicando il credito in misura “piena” nel rigo RU5. 

  

Considerando che la pubblicazione arriva solo in questi giorni (senza alcun aggiornamento del software) e considerando la valenza di una FAQ all’interno dell’ordinamento normativo, potremmo anche non considerare la fattispecie. Analizziamo il caso per completezza di informazione. 

Viene analizzato il caso di un acquisto nel 2021 di:

  • un bene strumentale “4.0” (Allegato A alla Legge n. 232/2016),
  • entrato in funzione nel corso del 2021,
  • che, però, viene interconnesso nel 2022.

In base al comma 1059 dell’art. 1 della Legge n. 178/2020, l’impresa ha fruito del credito d’imposta in misura ridotta (10% del costo sostenuto) dall’anno di entrata in funzione del bene, cioè nella medesima aliquota percentuale spettante in relazione agli investimenti aventi a oggetto beni strumentali “ordinari”, dato che la fruizione del credito d’imposta in misura piena (50%) decorre, secondo la norma, dall’anno dell’avvenuta interconnessione (2022).

Ad avviso dell’Agenzia Entrate, l’impresa deve compilare il quadro RU del modello Redditi 2022 indicando nel rigo RU1 il codice credito 2L, cioè il codice corrispondente alla tipologia dei beni agevolabili 4.0, non quindi il codice relativo ai beni “ordinari”

Le istruzioni per la compilazione del quadro precisano che “I dati del credito d’imposta vanno esposti nella sezione distintamente in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili”, quindi il codice credito da utilizzare prescinde sia dall’entrata in funzione del bene sia dall’avvenuta interconnessione.

L’Agenzia afferma inoltre che l’impresa deve riportare:

  • nel rigo RU5 l’ammontare del credito d’imposta nella misura “piena” prevista per detti beni e
  • nel rigo RU130, colonna 4, l’ammontare totale del costo sostenuto.

Nonostante il credito sia indicato per l’intero ammontare (50% del costo sostenuto) lo stesso è utilizzabile in misura non superiore al 10% del costo (come fosse un bene ordinario), per 1/3. Quindi:

  • nel rigo RU12 va indicato il credito residuo che sarà riportato nel successivo modello Redditi 2023. Il credito in misura piena sarà fruibile dall’anno di interconnessione e dovrà essere decurtato di quanto già fruito in precedenza. Tale valore sarà poi suddiviso in un nuovo triennio di fruizione di pari importo;
  • il codice tributo da utilizzare per la compensazione del credito d’imposta in F24 è il “6936” “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 - art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020”, e nel campo “anno di riferimento” va indicato l’anno di entrata in funzione del bene.

Dopo l’intervenuta connessione, il campo andrà valorizzato con l’anno in cui questa si è verificata.

Qualora venga utilizzato in maniera errata il codice tributo “6935”, l’impresa può chiedere in qualsiasi momento (tramite CIVIS o direttamente agli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate) la modifica senza applicazione di sanzioni.

Se il bene acquistato non verrà mai interconnesso, e l’impresa ne è a conoscenza, l’importo residuo da indicare nel rigo RU12 deve essere ridotto della quota corrispondente alla maggiorazione riconosciuta per i beni agevolabili 4.0, barrando la casella 1 del medesimo rigo, denominata “Vedere istruzioni”:

 

Questo documento fa parte del FocusDICHIARAZIONI 2022