I compensi degli amministratori che costituiscono redditi assimilati a quello di lavoro dipendente sono soggetti all’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 51 del TUIR, ivi compreso il regime di non imponibilità previsto per i benefit. Anche tali soggetti, pertanto, possono beneficiare dell’esenzione da contribuzione e imposizione fiscale entro il limite massimo di 3.000 euro, nel periodo d’imposta 2022, come previsto dall’art. 3, comma 10 del D.L. n. 176/2022 (c.d. Decreto “Aiuti-quater”).
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