Con la risoluzione n. 73 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha approvato i codici tributo che i cessionari dei crediti d’imposta riconosciuti contro il caro energia, consumi di ottobre e novembre 2022, devono indicare in F24 ai fini della compensazione con imposte a debito.
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno a cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.
I crediti utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle comunicazioni di cessione, per i quali i cessionari abbiano comunicato all’Agenzia, tramite la Piattaforma cessione crediti, l’accettazione della cessione e l’opzione per l’utilizzo in compensazione. In fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni delle opzioni e dalle eventuali successive cessioni, l’Agenzia effettua controlli automatizzati per verificare che l’ammontare del credito utilizzato in compensazione non ecceda l’importo disponibile per ciascun cessionario, pena lo scarto del modello F24, che viene comunicato tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Nel complesso, le disposizioni operative dei crediti d’imposta afferenti i consumi di ottobre e novembre, possono essere di seguito riassunte.
Consumi ottobre e novembre 2022 |
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Agevolazione |
% |
Termine di utilizzo |
Codici tributo da utilizzare |
Termine comunicazione cessione |
|
Cedente |
Cessionario |
21 giugno 2023 (Provv. n. 450517/2022) |
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Credito d’imposta a favore delle imprese energivore (ottobre e novembre 2022) - art. 1, comma 1, D.L. 23 settembre 2022, n. 144 |
40% |
30 giugno 2023 |
6983 |
7733 |
|
Credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) - art. 1, comma 2, D.L. 23 settembre 2022, n. 144 |
40% |
6984 |
7734 |
||
Credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (ottobre e novembre 2022) - art. 1, comma 3, D.L. 23 settembre 2022, n. 144 |
30% |
6985 |
7735 |
||
Credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) - art. 1, comma 4, D.L. 23 settembre 2022, n. 144 |
40% |
6986 |
7736 |
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