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Definizione agevolata avvisi bonari. Solo per i periodi d’imposta ammessi dalla norma

28 Aprile 2023
Definizione agevolata avvisi bonari. Solo per i periodi d’imposta ammessi dalla norma

Non è possibile ricorrere alla definizione agevolata degli avvisi bonari in riferimento a violazioni commesse rispetto a periodi d’imposta diversi da quelli espressamente richiamati dalla norma di riferimento; inoltre la possibilità di ottenere la riduzione delle sanzioni non riguarda i piani di rateazione che non sono in corso alla data del 1° gennaio 2023.

Si è espressa in tal senso l’Agenzia delle entrate con la risposta a interpello n. 307/2023 , sbarrando la strada sia alla definizione agevolata degli avvisi bonari per i quali il termine di pagamento non sia ancora scaduto al 1° gennaio 2023, ovvero recapitati successivamente a tale data, sia alla definizione agevolata degli avvisi bonari con piani di rateazione in corso al 1° gennaio 2023. 

I commi da 153 a 159 dell'art. 1 della Legge n. 197/2022 consentono di definire con modalità agevolate le somme dovute a seguito del controllo automatizzato (c.d. avvisi bonari), relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, per le quali il termine di pagamento non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della norma in esame, ovvero i cui avvisi siano stati recapitati successivamente a tale data. 

Tali importi possono essere definiti con il pagamento:

  • delle imposte e dei contributi previdenziali;
  • degli interessi e delle somme aggiuntive;
  • delle sanzioni nella misura pari al 3% (in luogo del 10%), senza riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo.

I vantaggi della definizione agevolata riguardano anche chi sta già pagando l’avviso bonario con relativa rateazione in corso al 1° gennaio 2023. Anche in tal caso le sanzioni sono dovute nella misura del 3%.

Per rateazioni in corso al 1° gennaio 2023 si intendono le rateazioni regolarmente intraprese in anni precedenti (a prescindere dal periodo d’imposta), per le quali, alla medesima data, non si è verificata alcuna causa di decadenza ai sensi dell’art. 15-ter del D.P.R. n. 602/1973.

La situazione oggetto di analisi riguardava un avviso bonario relativo al  770/2018, periodo d’imposta 2017, oggetto di istanza di autotutela che aveva portato allo sgravio parziale delle pretese con la richiesta di pagamento entro 30 giorni complessivi dal ricevimento della comunicazione definitiva avvenuto in data 23 gennaio 2023.

Nel caso di specie, il pagamento delle somme dovute a seguito della comunicazione di irregolarità è iniziato il 21 febbraio 2023, con il versamento della prima rata. Dunque non c’era alcun piano di rateazione in corso al 1° gennaio 2023.

Questo documento fa parte del FocusTREGUA FISCALE