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Acconto IVA. Metodi di calcolo e cause di esclusione

6 Dicembre 2023
Acconto IVA. Metodi di calcolo e cause di esclusione

Il 27 dicembre scade il termine per versare l’acconto IVA 2023, in virtù delle disposizioni di cui all'art. 6, Legge n. 405/1990.   

I metodi di calcolo utilizzabili sono gli stessi di quelli in essere per gli anni precedenti, ossia storico, previsionale e analitico. L’importo versato a titolo di acconto potrà essere scomputato dalla liquidazione periodica del mese di dicembre / quarto trimestre o in sede di dichiarazione annuale (contribuenti trimestrali).  

Metodi di calcolo acconto IVA 2023

 

 

  

 

Storico 

88% del versamento effettuato, o che avrebbe dovuto essere effettuato, per il mese o trimestre dell’anno precedente.

L’88% è calcolato sul debito d’imposta risultante:

  • per i contribuenti mensili dalla liquidazione periodica relativa al mese di dicembre dell’anno precedente;
  • per i contribuenti trimestrali ordinari, ex art. 7, D.P.R. n. 542/1999, dalla dichiarazione annuale IVA relativa all'anno precedente;
  • per i contribuenti trimestrali “speciali” (autotrasportatori, distributori di carburante, imprese di somministrazione acqua, gas, energia elettrica, ecc.) dalla liquidazione periodica del quarto trimestre dell’anno precedente.

 

Previsionale 

L’acconto è pari all’88% dell’IVA che si prevede di dover versare:

  • per il mese di dicembre, se si tratta di contribuenti mensili;
  • in sede di dichiarazione annuale IVA, se si tratta di contribuenti trimestrali ordinari;
  • per il quarto trimestre, per i contribuenti trimestrali “speciali”.

Il dato previsionale va considerato al netto dell’eventuale eccedenza detraibile riportata dal mese o dal trimestre precedente.

Analitico 

Il calcolo è effettuato sulla base delle operazioni effettuate fino al 20 dicembre.

In particolare, l’acconto è pari al 100% dell’importo risultante da un’apposita liquidazione che tiene conto dell’IVA relativa alle seguenti operazioni:

  • annotate nel registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali);
  • effettuate, ma non ancora registrate o fatturate, dal 1° novembre al 20 dicembre; 
  • annotate nel registro delle fatture degli acquisti dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali).

 

Sul metodo storico, c’è da dire che, come da  Risoluzione 23 dicembre 2004, n. 157/E, ai fini del calcolo dell’acconto, non concorre alla base di calcolo la maggiorazione a titolo di interessi dell’1 per cento applicata all’IVA dovuta in sede di dichiarazione annuale.

Particolare attenzione va prestata alle cause di esonero dal versamento dell’acconto.

Ipotesi di esonero dal versamento

  • l'acconto dovuto per l’anno 2023 risulti di importo inferiore a 103,29 euro;
  • la liquidazione periodica dell’ultimo periodo dell’anno precedente a credito o a debito risulti di importo non superiore a 116,72 euro;
  • l’attività del soggetto passivo IVA è iniziata nel corso del 2023;
  • l’attività è cessata nel corso del 2023: per i contribuenti con liquidazione IVA mensile: prima del 30 novembre 2023; per i contribuenti con liquidazione IVA trimestrale: entro il 30 settembre 2023;
  • contribuenti che nell’anno 2022 hanno applicato il regime dei “minimi” (D.L. 6 luglio 2011, n. 98) ovvero il regime forfetario (Legge 23 dicembre 2014, n. 190). 
  • soggetti che esercitano attività di intrattenimento di cui all’art. 74, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972;
  • produttori agricoli esonerati o in regime semplificato con versamento annuale dell’IVA;
  • associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza fine di lucro e pro-loco, in regime forfetario IVA. 
  • contribuenti che hanno effettuato nel 2023 unicamente operazioni esenti ovvero non imponibili IVA;
  • ecc. 

 

 

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Questo documento fa parte del FocusAcconto IVA 2023