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Immobili professionisti: con la riforma lavori deducibili in sei anni

16 Dicembre 2024
Immobili professionisti: con la riforma lavori deducibili in sei anni

Lo Schema di Decreto legislativo di riforma dell’IRPEF e dell’IRES, introduce importanti novità ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo ex art. 54 del D.P.R. n. 917/1986, TUIR e deducibilità degli interventi effettuati sugli immobili, anche ad uso promiscuo, impiegati nella propria attività professionale.

Le novità troveranno applicazione già rispetto alle spese sostenute nel 2024.

Tra le varie novità apportate dal Decreto di riforma dunque è prevista anche la riformulazione sostanziale della disciplina delle spese relative all’ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili strumentali.

In base alla legislazione attualmente vigente, l’art. 54, comma 2, TUIR prevede che:

  • le spese relative all’ammodernamento, alla ristrutturazione e alla manutenzione di immobili utilizzati nell’esercizio di arti e professioni,
  • sono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo dei beni rilevati all’inizio del periodo d’imposta (1° gennaio), con eccedenza deducibile nei 5 periodi d’imposta successivi in quote costanti.

Lo Schema di Decreto legislativo di riforma dell’IRPEF e dell’IRES prevede che sarà possibile, per le spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria:

  • portare in deduzione le spese per quote annuali costanti,
  • nel periodo d’imposta in cui le spese sono sostenute (anno N) e nei cinque successivi (anno N 5),
  • senza applicare la limitazione del 5% collegato ai cespiti posseduti (vedi sopra).

Le spese di manutenzione ordinaria, invece, saranno deducibili tutte nell’esercizio di sostenimento.

Per gli immobili a uso promiscuo stessi criteri di cui al precedente punto elenco, ma l’importo ammesso in deduzione sarà dimezzato. Per l’altra quota di spesa residua dovrebbero essere confermate le detrazioni ordinarie per lavori di ristrutturazione, ex art. 16-bis del TUIR.

Sullo stesso argomento:Redditi di lavoro autonomo

Questo documento fa parte del FocusRiforma IRPEF-IRES