Il quadro VH della dichiarazione IVA 2025 il cui termine di invio scade il prossimo 30 aprile deve essere utilizzato laddove il soggetto passivo intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA, c.d. Li.Pe. (cfr. risoluzione n. 104/E del 28 luglio 2017).
L’adempimento ossia la correzione richiede l’indicazione di tutti i dati richiesti, compresi quelli non oggetto di invio, integrazione o correzione anche qualora questi ultimi siano indicati nel quadro VP della dichiarazione. Quadro VP che entra in gioco laddove il contribuente intendava sfruttare, con l’invio del dichiarativo entro lo scorso 28 febbraio, la chance ex art. 21-bis del D.L. n. 78/2010, comma 1 penultimo periodo, di comunicare con la dichiarazione annuale i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre.
Detto ciò, nell’ipotesi particolare in cui l’invio, l’integrazione o la correzione comporti la compilazione senza dati del quadro VH (ad esempio, il risultato delle liquidazioni è pari a zero) occorre comunque barrare la casella “VH” posta in calce al quadro VL nel riquadro “Quadri compilati”. Qualora i dati omessi, incompleti o errati non rientrino tra quelli da indicare nel quadro in parola, questo non va compilato.
In base a quanto detto fin qui, l’eventuale omesso/errato invio della Li.PE. può essere sanato con la dichiarazione IVA, con la compilazione del quadro VH.
Dal punto di vista sanzionatorio, l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000, ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza di legge, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
Si veda il comma 2-ter dell’art. 11 del D.Lgs. n. 471/1997.
In ipotesi di mancata/parziale/errata effettuazione della comunicazione, adempimento propedeutico ai fini della dichiarazione annuale (vedi Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 104/2017):
Detto obbligo di invio, invece, viene meno laddove la regolarizzazione intervenga direttamente con la dichiarazione annuale IVA ovvero successivamente alla sua presentazione.
In particolare, se con la dichiarazione annuale, tramite il quadro VH, sono inviati/integrati/corretti i dati omessi/incompleti/errati nelle comunicazioni periodiche, è dovuta la sola sanzione di cui all’art. 11, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 471/1997, eventualmente ridotta (vedi sopra).
Il termine finale per il ravvedimento va computato con riferimento al termine di presentazione della dichiarazione IVA (risoluzione n. 104/2017).
Se, invece, con la dichiarazione annuale le omissioni/irregolarità non sono sanate, ai fini del ravvedimento occorre presentare una dichiarazione integrativa, versando la sanzione di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 471/1997 (infedeltà dichiarativa) eventualmente ridotta ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera a-bis) e ss., del D.Lgs. n. 472/1997, nonché quella di cui all’art. 11, comma 2-ter, D.Lgs. n. 471/1997 sopra citata, da versare in misura sempre ridotta a seconda del momento in cui interviene il ravvedimento.
Sullo stesso argomento:Dichiarazione IVA
Questo documento fa parte del FocusDichiarazione IVA 2025
Errore di accesso al sistema, riprova tra qualche minuto
Prova nuovamente ad eseguire l'accessoATTENZIONE: 10 tentativi rimasti prima di bloccare l'account.
Se non ricordi la password clicca qui
Operazione riuscita correttamente
Si è verificato un errore, riprova più tardi
Funzionalità non abilitata per utenti Demo
La funzione di ricerca è disponibile solo per gli utenti abbonati