Circolare monografica
FINE RAPPORTO DI LAVORO

Licenziamento per inidoneità fisica e onere di repêchage

Nozione di GMO, disciplina applicabile ai lavoratori divenuti inabili per infortunio o malattia e regime di tutela operante ove il licenziamento difetti la giustificazione

di Emanuele Maestri, Eleonora Galbiati | 9 Settembre 2024
Licenziamento per inidoneità fisica e onere di repêchage

L’Ordinanza 12 aprile 2024, n. 9937 , della Cassazione, affronta il tema del licenziamento per inidoneità fisica del lavoratore, con particolare riguardo alla tutela applicabile ove il datore non dimostri l’impossibilità di repêchage (ossia l’impossibilità di adibirlo a posizioni alternative). Dopo aver riepilogato la nozione di GMO, la disciplina applicabile ai lavoratori divenuti inabili a svolgere le proprie mansioni per infortunio o malattia e in caso di aggravamento delle condizioni di salute o di significative variazioni dell'organizzazione del lavoro, nonché il regime di tutela operante ove il licenziamento intimato per motivo oggettivo consistente nell’inidoneità fisica o psichica del lavoratore difetti di giustificazione, illustriamo il contenuto della decisione.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
L'art. 3 della Legge 15 luglio 1966, n. 604, stabilisce le condizioni per il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo e la protezione dei lavoratori disabili. La Corte di Cassazione ha chiarito l'onere del datore di lavoro nel dimostrare l'impossibilità di adibire il lavoratore a posizioni alternative in caso di licenziamento per inidoneità fisica.