L’INPS – con Messaggio dell’11 giugno 2021, n. 2263 – ha comunicato che (stante il fatto che il riconoscimento dell’esonero contributivo ex artt. 16 e 16-bis D.L. n. 137/2020, anche ai sensi della sezione 3.12 del Temporary Framework ha reso necessaria la ridefinizione della disciplina di autorizzazione del beneficio per le aziende che intendono utilizzare la previsione della predetta sezione 3.12 e tenuto conto della particolare situazione collegata all’emergenza epidemiologia da COVID-19), le scadenze dei versamenti relativi alla contribuzione afferente al periodo compreso tra il 1° novembre 2020 e il 31 gennaio 2021 sono differite alla definizione degli esiti della domanda di esonero.
Tale differimento delle scadenze dei versamenti afferisce a tutti i contribuenti, datori di lavoro e lavoratori autonomi in agricoltura, che possono accedere potenzialmente al predetto esonero.
Con successivi provvedimenti, l’INPS comunicherà termini, modalità e documentazione atta alla fruizione dell’esonero in specie.
Questo documento fa parte del FocusCORONAVIRUS
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